Le famiglie residenti in Lombardia possono ancora partecipare al bando che si allega e di cui si riporta sinteticamente il contenuto.
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione
La presente misura è finalizzata ad estendere le abilità della persona ed a potenziare la qualità di vita delle persone disabili e dei minori con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) mediante un contributo economico pari al 70% delle spese sostenute per l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati.
Il contributo è a fondo perduto ed è finanziato tramite risorse autonome regionali, per le spese sostenute relativamente all’acquisto o al noleggio/leasing di strumenti/ausili che rientrino nella definizione di ausilio dello standard internazionale EN ISO 9999: “qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o una disabilità”.
Tale contributo è previsto per strumenti/ausili con massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle 4 aree di intervento: domotica, mobilità, informatica e altri ausili.
B.2 Progetti finanziabili
Il contributo è previsto per strumenti/ausili con massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle 4 aree di intervento: domotica, mobilità, informatica e altri ausili.
Pertanto le richieste possono afferire a:
1. area della domotica: tecnologie finalizzate a rendere maggiormente
fruibile e sicuro l’ambiente di vita della persona disabile e a ridurre il
carico assistenziale di chi se ne prende cura;
2. area della mobilità: adattamento dell’autoveicolo (di proprietà o in
comodato d’uso sia del famigliare che del disabile) al fine di garantire il trasporto della persona nei luoghi di lavoro o di socializzazione. Per quanto riguarda esclusivamente le persone che beneficiano del contributo di cui all’articolo 27 della legge 104/92, gli stessi possono ottenere il contributo regionale, purché la somma complessiva derivante dal cumulo dei due contributi (art. 27 della legge 104/92 e art. 4 legge 23/99) non superi il 70 % del costo dell’ausilio/strumento stesso;
3. area informatica: acquisizione di personal computer o tablet solo se collegati ad applicativi necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di apprendimento di cui alla l.r. n° 4/2010. Per l’area informatica la percentuale massima del budget di ogni ATS da destinare a questi interventi è pari al 15% del finanziamento complessivo. Si precisa inoltre che sono ammissibili le domande che prevedono l’acquisizione contestuale del software e dell’hardware nonché quelle relative al solo adeguamento/potenziamento del software specifico utilizzato o per l’acquisto del solo hardware, purché si dimostri di possedere anche software specifico – o perché acquistato, o perché recuperato gratuitamente, ma comunque nella disponibilità del richiedente.
4. altri ausili: acquisizione di strumenti/ausili non riconducibili al Nomenclatore Tariffario, ovvero per quegli strumenti/ausili ad alto contenuto tecnologico per i quali è riconosciuto un contributo sanitario. Questa ultima tipologia può essere finanziata purché la somma dei contributi (fondo sanitario/fondo l.r. 23/99) non sia superiore al 70% del costo dell’ausilio stesso. Rientrano in questa area, ad esempio, anche:
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
Sono ammissibili al finanziamento gli ausili/strumenti acquistati, compresi quelli utilizzati con titolo diverso dalla proprietà, con una spesa non inferiore a € 300,00.
Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile e comunque non superiore a € 16.000,00 ed entro i seguenti limiti:
contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le
periferiche, € 400,00;
massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le
periferiche, € 600,00;
legge 104/92, contributo massimo erogabile € 5.000,00.
All’area informatica è riservata una quota delle risorse assegnate non superiore al 15 %. Per ciascuna delle altre aree dovrà invece essere destinata una quota delle rimanenti risorse proporzionale all’importo del contributo delle domande ammissibili.
Sono escluse le richieste di contributo che riguardano:
concernenti il diritto allo studio;
il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati”, e successive modifiche ed integrazioni;
Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, in quanto la persona
richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale ente;
provvidenze riconosciute a specifiche categorie, ecc.);
DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”.
Sono da ritenersi altresì esclusi dal finanziamento:
televisori, ecc.
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