“modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e altre disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi specifici di apprendimento”
Art. 1.
(Misure per favorire l’inserimento lavorativo e sociale delle persone con disturbi specifici di apprendimento)
1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2. A tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall’articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici.
3. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 2, deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione rilasciata dalle strutture preposte, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesta l’esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.
4. Ai fini dell’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l’inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito pubblico e privato, a partire dalle attività di selezione, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
5. Per favorire l’inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese possono prevedere che il responsabile dell’inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato sui DSA, crei l’ambiente più adatto per l’inserimento e la realizzazione professionale dei suddetti soggetti.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di effettuazione della valutazione relativa sia allo svolgimento di prove che abilitano all’esercizio di attività e professioni, sia allo svolgimento di prove di accesso ai corsi di laurea, ivi compresi quelli ad accesso programmato, ai master, ai dottorati o alle specializzazioni, sia altre forme di valutazione concernenti l’ambito sociale, quali esami di teoria per la patente di guida e altre situazioni similari. Il soggetto che ha indetto la selezione non può discrezionalmente o unilateralmente modificare la richiesta o non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione. La mancata osservanza del presente comma comporta la nullità della selezione.
7. Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall’articolo 5, comma 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri omogenei e procedure per l’individuazione delle strutture e degli specialisti pubblici o privati accreditati per le valutazioni diagnostiche e per le certificazioni delle persone, in particolare adulte, con DSA.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, relative alle misure educative e didattiche di supporto per gli studenti con diagnosi di DSA)
1. Alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le certificazioni diagnostiche, ai fini di cui all’articolo 5, sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall’ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h)».
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